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"al TICINO "s.a.s. |
SEDE ed ESPOSIZIONE: |
via Folla di Sopra,
17 -27100 Pavia |
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DLGS 192: Attuazione della direttiva 2002-91-CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia |
Il decreto attuativo emanato il 19 Agosto 2005 rende effettiva anche nel nostro paese la direttiva 2002-91-CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Tale decreto è entrato in vigore il 1° Gennaio 2006.
CHE COSA STABILISCE IL DECRETO? Come richiesto dalla direttiva Europea a cui si riferisce, il decreto stabilisce metodi e soprattutto valori limite di trasmittanza del calore per tutti i materiali utilizzati nell’edilizia, al fine di limitare l’energia utilizzata per riscaldamento, condizionamento ecc. Citando alla lettera… “stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto…”
IL DECRETO APPENA ENTRATO IN VIGORE PUO’ INFLUIRE SUL LAVORO DI SERRAMENTISTI E VETRAI ? Assolutamente SI! : il decreto stabilisce tabelle precise che fissano trasmittanze di calore limite per ogni materiale utilizzato nella costruzione di nuovi edifici e in certi casi (DLGS art.3 comma 2) nella ristrutturazione di edifici esistenti. Fra cui anche SERRAMENTI E VETRI I valori limite di trasmittanza termica sono legati alla zona climatica. L’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche: ABCDEF. Per intederci Pavia e Milano sono collocate in zona E mentre Agrigento (ad esempio) in zona A
PARLANDO DI VETRO CAMERA (TERMO C) QUALI SONO I PRODOTTI CHE RISPETTANO I PARAMETRI PRESENTI NEL DECRETO? diamo un’occhiata alla tabella 4B presente nell’allegato C del dlgs 192
QUALI SONO QUINDI I VETRI CHE BISOGNA NECESSARIAMENTE USARE NELLA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI? 4/12/4 BASSO EMISSIVO nelle zone climtiche di Milano, Pavia, Lodi ecc. (zona E). Mentre il vetro camera a partire da una composizione minima di 4/9/4 (*) diventa OBBLIGATORIO IN TUTTA ITALIA. Si faccia riferimento alla tabella seguente.
Come si vede il prodotto che meglio si adatta alla normativa è il 4/12/4 basso emissivo. CHE COSA SI INTENDE PER VETRO BASSO EMISSIVO? E’ un vetro (in questo caso un 4mm assemblato in vetro camera) su cui è stata posata una pellicola (couche) di uno specifico materiale (ossidi di metallo), che ne migliora notevolmente le prestazioni di isolamento termico, senza modificarne sostanzialmente le prestazioni di trasmissione della luce. CHE VANTAGGI PUO’ TRARRE L’UTENTE FINALE DA UN VETRO CAMERA ASSEMBLATO CON BASSO EMISSIVO? Miglioramento comfort abitativo (riduzione effetto “parete fredda” quando ci si trova nelle vicinanze del vetro nella stagione invernale) Riduzione percepibile spese riscaldamento/condizionamento Riduzione effetto condensa su parete vetro esterna alla camera IN BREVE1) Dall’01/01/2006 è entrata in vigore una normativa che impone, fra le altre cose, un minimo di prestazioni a livello di isolamento termico 2) Questa normativa coinvolge edifici di nuova costruzione e, in alcuni casi, edifici in fase di ristrutturazione 3) Il vetro camera diventa obbligatorio in tutta Italia
Il dlgs192 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 222 del 23 Settembre 2005
(*) NOTA: PER 4/9/4 SI INTENDE UN DOPPIO VETRO COSI’ COMPOSTO: 1VETRO DA 4mm+CANALINO DISTANZIATORE SPESSO 9mm+ 1 VETRO DA 4mm
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